Fuga di Almasri: davvero la colpa è del Ministro della Giustizia?
Il caso Almasri e la scarcerazione decisa dalla Corte d’Appello di Roma: un’analisi giuridica sulla reale responsabilità istituzionale.
Un caso che scuote la giustizia italiana
La scarcerazione del generale libico Najeem Osema Almasri Habish, avvenuta il 21 gennaio 2025, ha acceso un acceso dibattito pubblico. Molti hanno puntato il dito contro il Ministro della Giustizia, ma è davvero lui il responsabile della scarcerazione?
In questo articolo, chiariamo i fondamenti normativi e spiegando dove, secondo il diritto, si annida la vera responsabilità.
Il caso Almasri: i fatti
Il 21 gennaio 2025, la Corte d’Appello di Roma ha disposto la scarcerazione di Almasri, arrestato pochi giorni prima dalla Digos di Torino su mandato della Corte Penale Internazionale (CPI) per crimini di guerra e contro l’umanità.
La polizia giudiziaria aveva agito in urgenza, secondo quanto previsto dall’articolo 716 del Codice di Procedura Penale, ponendo l’arrestato a disposizione della Corte d’Appello di Roma — giudice competente ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 237/2012, che recepisce lo Statuto della Corte Penale Internazionale.
Il nodo giuridico: quale legge si applica?
Secondo la Corte d’Appello di Roma, la legge n. 237/2012 “non prevede l’arresto d’iniziativa da parte della polizia giudiziaria” per mandati internazionali, ma richiede una procedura formale che coinvolge il Ministro della Giustizia e la Procura Generale.
Per questo motivo la Corte non ha convalidato l’arresto, dichiarandolo irrituale e disponendo la scarcerazione immediata del generale libico.

L’analisi del Prof. Avv. Baroncini: la Corte ha sbagliato
Il Prof. Avv. Marco Baroncini ritiene che questa interpretazione sia errata.
L’articolo 3 della stessa legge 237/2012 stabilisce chiaramente che, in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le norme del Codice di Procedura Penale, tra cui — appunto — l’articolo 716.
Pertanto, la polizia giudiziaria poteva legittimamente arrestare Almasri in via d’urgenza, senza necessità di preventiva interlocuzione con il Ministro della Giustizia.
La legge 237/2012, infatti, regola le misure cautelari (artt. 11 e 14), ma non disciplina l’arresto precautelare di iniziativa. In virtù del principio “ubi lex voluit dixit”, ciò che la legge non vieta resta applicabile secondo le norme generali.
La vera domanda: chi è il responsabile?
Alla luce di quanto sopra, dobbiamo chiederci:
“Siamo davvero sicuri che la fuga di Almasri sia responsabilità del Ministro della Giustizia?”
O, piuttosto, che il mancato riconoscimento della validità dell’arresto sia una decisione giudiziaria, e dunque da attribuire alla funzione giurisdizionale, non a quella esecutiva?
Come insegnava Montesquieu, nella separazione dei poteri — esecutivo, legislativo e giudiziario — ciascuno risponde delle proprie azioni.
Ed è proprio “lo spirito delle leggi” che ci ricorda: ubi lex voluit dixit.

Conclusione
Il caso Almasri non è solo una vicenda di cronaca giudiziaria, ma un banco di prova per il rispetto della legalità e la corretta interpretazione delle norme.
Non sempre il clamore politico corrisponde alla realtà giuridica.
La responsabilità non è del Ministro, ma di chi ha scelto di non applicare correttamente la legge.

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